Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 77
(Rettifica G.U.
n. 116 del 21 maggio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87,
117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.
59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.
127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione
all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della
riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15
marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto
legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o
ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle
autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, nonche' dal decreto legislativo recante
riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto
legislativo recante interventi per la razionalizzazione del
sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante
disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa
disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento
comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita'
connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di
vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa,
nonche' l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti
previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del
conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni
legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del
presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso
della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti
pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle
autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 2.
Rapporti internazionali e con
l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la
rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo
Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attivita' di
esecuzione e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli
enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante
dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto
legislativo.
Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli
enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo,
determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni
amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre
agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti
dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997,
nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. La generalita' dei compiti e
delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle
province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo
le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con
esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di
cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento
delle funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine
di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di
minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in
forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e
le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla
legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui
sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi'
appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio
associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al
comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane,
finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da
garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel
rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito
decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della
propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di
raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a
forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed
enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del
presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e
dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con
le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti
alle regioni e agli enti locali.
Art. 4.
Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e
ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il
presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere
di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5.
Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni
e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di
accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di
grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza,
non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei
Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato
ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle
comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini
e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni
in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione
vigente.
Art. 6.
Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e
informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto
legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono
esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti
locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle
attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica
dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che
operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni
caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono
adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 7.
Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la
decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti
locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto
legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti
di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra
le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31
dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e
agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve
garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al
comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di
delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce
ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua
copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione
delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del
presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e
agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti
conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per
ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse
utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un
minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo
delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo
periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e
delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche
stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati
nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla
individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento,
nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali
riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il
mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il
personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei
ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie
locali.
6. Gli oneri relativi al
personale necessario per le funzioni conferite incrementano in
pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di
conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente
decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi
previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti
gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura
prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione
degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali,
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo,
regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera
c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli
decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine,
eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle
funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
b) l'individuazione dei beni e
delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione
delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti
complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale
necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite
e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei
fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla
data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i
criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il
parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non
provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione
entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal
presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al
Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal
fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al
trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione
e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata
di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio
dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina un commissario ad acta.
Art. 8.
Regime fiscale del trasferimento
dei beni
1. I decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in
relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per
l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovra' avvenire con
esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad
imposte e tasse.
Art. 9.
Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e
delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi
collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del
presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con
organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti
dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si
applicano anche al personale delle strutture soppresse o
riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Art. 10.
Regioni a statuto speciale
1. Con le modalita' previste dai
rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti
conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto
ordinario.
Titolo II
Sviluppo economico e attivita'
produttive
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega
conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli
enti locali, nonche', nei casi espressamente previsti, alle
autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel
settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o
amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo
dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico
attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e
foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia",
"miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati
e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende
anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in
rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti.
Capo II
Artigianato
Art. 12
Definizioni
1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "artigianato", cosi' come definita
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni
amministrative relative alla erogazione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Art. 13.
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
1. In materia di artigianato sono
conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente
previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni
ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualita', di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti,
nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e
sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali
casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puo' avvalersi
dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici
regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata. In
tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, pu
avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati
tecnici regionali pu essere modificata dalla Conferenza unificata.
Art. 14.
Conferimento di funzioni alle
regioni
1. Sono conferite alle regioni
tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate
allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
Art. 15.
Agevolazioni alle imprese
artigiane
1. Le regioni provvedono
all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto
previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni
statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni
dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di
emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove
occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista,
l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni,
contributi o incentivi comunque denominati.
Art. 16.
Abrogazioni
1. All'articolo 127, comma primo,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed
integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi,
gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o
arti affini".
2. E' abrogato l'articolo 111 del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono
abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo
243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio
decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori,
agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti
industrie od arti affini".
3. E' abrogato l'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre,
abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n.
285.
4. E' abrogato l'articolo 12
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Capo III
Industria
Art. 17.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attivita'
imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di
materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di
merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni
relative alle attivita' artigianali ed alle altre attivita'
produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma
primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia
anche le attivita' di erogazione e scambio di servizi a sostegno
delle attivita' di cui al comma 1, con esclusione comunque delle
attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle
attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di
quelle di assicurazione.
Art. 18.
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta'
industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente
decreto legislativo;
b) la classificazione delle
tipologie di attivita' industriali ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni
nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi
nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri
generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di
rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle
sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la
determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e
l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel
settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni
concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione
e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione,
l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non
da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi
artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi
portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas
tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro
temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di
macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive
e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti
dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione
straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1
della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri
generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di
qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di
informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di
monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei
limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese
industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a
carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di
qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere
seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza
economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala
nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza
di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori;
tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
p) la concessione di
agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici
per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per
le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale
per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982,
n. 46;
r) la gestione del fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata
sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il
proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi
regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1ー settembre
1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le
agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni
di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la
determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e tempi
della loro concessione;
t) la determinazione delle
caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita,
delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno,
dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la
Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del
territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle
aree economicamente depresse del territorio nazionale, la
programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a
carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488;
v) il coordinamento delle intese
istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di
cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria
femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialita'
giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di
cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la
disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni
alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la
concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n.
415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste
dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni
e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della
cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle
attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo
1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti
concernenti:
a) l'assicurazione, la
riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e
societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte
di imprese italiane;
c) il sostegno alla
partecipazione di imprese e societa' italiane a gare
internazionali;
d) l'attivita' promozionale di
rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo
1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i
compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla
legislazione vigente.
Art. 19.
Conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali
1. Sono delegate alle regioni
tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo
Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni
delegate sono comprese anche le funzioni amministrative
concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo
quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto
nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa)
e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle
inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno
allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni
delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualita'
delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai
fini della concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate
ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni
alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono,
infine, le determinazioni delle modalita' di attuazione degli
strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle
relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle
competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei
provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e
programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione
funzionali con gli enti locali secondo le modalita' previste
dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n.
59.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna
regione puo' proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui
alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa)
e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle
regioni.
6. I fondi relativi alle materie
delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e
confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo
norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di
concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni
conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Statoregioni,
sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote
minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale
previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di
concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province
le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli
4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende
autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli
organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei
procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti
di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla
data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta
gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi,
emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e
dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da
conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che
possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle
incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo,
con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali
nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di
emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove
occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
Art. 20.
Funzioni delle camere di
commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi
comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della
proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' individuato un
responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del
consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai
compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.
Art. 21.
Semplificazioni e
liberalizzazioni
1. Sono soppresse le seguenti
funzioni:
a) autorizzazione agli
investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti
industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30
aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24
maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n.
64;
b) autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento,
riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e
operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa
produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 22.
Liberalizzazioni e
semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
1. E' soppresso il visto annuale
della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge
31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti
attivita' si intende assentito, conformemente alla disciplina
prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la
macinazione dei cereali, nonche' il loro trasferimento,
trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7
novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve
essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo'
essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi
panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici
esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n.
1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato
nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di
vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da
destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22
maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve
essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo'
essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia
di inizio attivita' l'esercizio delle seguenti attivita',
precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attivita' di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui
all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia,
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di
cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia
di inizio attivita' l'esercizio dell'attivita' relativa alla
fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di
margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519,
precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Capo IV
Conferimenti ai comuni e
sportello unico per le attivita' produttive
Art. 23.
Conferimento di funzioni ai
comuni
1. Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative concernenti la realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione
e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il
rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni
conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni
provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria,
anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli
impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.
L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita'
produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento
alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita'
delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti
di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione
dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono
esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive.
Art. 24.
Principi organizzativi per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita,
singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali,
le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica
struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e'
istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli
interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio
archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti
necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite
in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare
convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente
articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono
anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti
territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali
coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del
contratto.
Art. 25.
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo
in materia di autorizzazione all'insediamento di attivita'
produttive e' unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i
profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato
con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello
unico presso la struttura organizzativa e individuazione del
responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e
apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di
ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la
propria responsabilita', della conformita' del progetto alle
singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato,
inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di
assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di
impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche'
abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della
riduzione in pristino nel caso di falsita' di alcuna delle
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni
materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da
parte del comune, nella qualita' di amministrazione procedente,
ove non sia esercitata la facolta' di cui alla lettera c), alla
conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il
provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla
conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le
previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la
conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio
comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni
avanzate in conferenza di servizi nonche' delle osservazioni e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da
parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente ne'
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la
presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i termini
stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le
amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e
controllo e dalle connesse responsabilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 26.
Aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi,
le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate
delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi
disciplinano altresi' le forme di gestione unitaria delle
infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni compresi nelle
aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione.
Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province
autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole
prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia' esistenti, anche
se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di
individuazione partecipano gli enti locali interessati.
Art. 27.
Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti
norme in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto
ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali
nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento,
per i depositi costieri, per gli impianti di produzione,
raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo,
smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i
principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
Capo V
Ricerca, produzione, trasporto e
distribuzione di energia
Art. 28.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "energia" concernono le attivita' di
ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma
di energia.
Art. 29
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo
Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la
definizione degli obiettivi e delle linee della politica
energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e
coordinamento per una articolata programmazione energetica a
livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo
Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in
campo energetico;
b) le determinazioni inerenti
l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri
generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell'energia;
d) la determinazione delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta,
distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali
radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da
fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme
tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio
delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di
competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di
oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi
e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo
in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche'
le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in
caso di agevolazioni per le medesime finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo
IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di
radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o
radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli
adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa
vigente;
l) la prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonche' la
prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese
le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte
petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo
esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di
cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle
tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per
autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione,
l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici,
anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati
alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al
coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della
direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e
vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino
idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai
fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi
derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino
all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva
96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso
idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione
interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla
proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla
lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi
di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli
interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono
adottati sentita la Conferenza unificata.
Art. 30.
Conferimento di funzioni alle
regioni
1. Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle
relative alle fonti rinnovabili, all'elettricita', all'energia
nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo
Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli
enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i
compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le
quali risultino gia' formalmente impegnati i fondi. Per quanto
attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge
n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione
d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
3. Il coordinamento e la verifica
in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti
dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in
tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilita' delle
iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonche' dei
connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze
di spesa relative alle attivita' di cui al comma 1 del presente
articolo e per le finalita' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di
bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilita'
conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni
di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993 n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le
attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le
regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo
stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
Art. 31.
Conferimento di funzioni agli
enti locali
1. Sono attribuite agli enti
locali, in conformita' a quanto disposto dalle norme sul principio
di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo
sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre
funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare
alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di
coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti
funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei
programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla
installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di
energia;
c) il controllo sul rendimento
energetico degli impianti termici.
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche
Art. 32.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono
le attivita' di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e
delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse
con lo svolgimento di tali attivita'.
Art. 33.
Funzioni e compiti riservati allo
Stato
1. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le
risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di
disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti
massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei
permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la
promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e
l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli
indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi
programmi;
f) la dichiarazione di aree
indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
g) l'inventario delle risorse
geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e
della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti
massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti
autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con
legge;
l) la determinazione dei
requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le
regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione
degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli
indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita'
dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Art. 34.
Conferimento di funzioni alle
regioni
1. Le funzioni degli uffici
centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca
ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle
risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni,
che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica
nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di
ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle
regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le
leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti
minerari ed ai prefetti, nonche' le funzioni di polizia mineraria
relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la
concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi
dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca
o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse
geotermiche, nonche' degli ausilii disposti dai programmi previsti
dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di
riconversione delle attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle
regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi
fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari
dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni
territorialmente interessate, le quali provvedono altresi' alla
loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo
33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione
previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono
assolti mediante comunicazione all'autorita' regionale competente,
la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di
spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli
obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i
quali trasmettono all'autorita' regionale le relazioni previste
dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di
organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei
procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi
del presente articolo.
Art. 35.
Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla
valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e
di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni,
sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi
regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione
di idrocarburi in mare.
Art. 36.
Abrogazioni
1. Dalla data dell'attuazione
delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto
legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1991, n. 395.
Capo VII
Ordinamento delle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura
Art. 37.
Vigilanza sulle camere di
commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di
controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione
delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende
speciali, nonche' gli atti di controllo sulle unioni regionali, i
centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una
relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni
regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli
interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle
relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali
delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il
controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di
mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento
dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo
38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel
collegio dei revisori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di
rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 38.
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
1. Sono conservate allo Stato, in
tema di ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto,
e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita'
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle
imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e
degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attivita'
certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi
camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei
segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei
segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato,
che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le
funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti
dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o piu'
camere;
b) la fissazione dei criteri per
la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli
emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di
attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla
costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della
giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza
unificata delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti
annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri
generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle
modalita' per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Capo VIII
Fiere e mercati, e disposizioni
in materia di commercio
Art. 39.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative
relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attivita' non
permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e
la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralita'
di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento
rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle
relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attivita' di
commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita' di
commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici
esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresi'
ricomprese le attivita' concernenti la promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio.
Art. 40.
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo
Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in
materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della
qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale;
d) la pubblicazione del
calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le
regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 41.
Conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali
1. Sono trasferite alle regioni e
ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare
alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della
qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale
e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano,
Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del
calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai
sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie
imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione
di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche
avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per
gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni,
anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le
comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il
riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano,
mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il
coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo
conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in
carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al
comma 2, lettera b).
Art. 42.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni
dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n.
375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n.
248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n.
287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche'
tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per
effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni
di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334.
Capo IX
T u r i s m o
Art. 43.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", cosi'
come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita'
pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le
agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi,
comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a favore
delle imprese turistiche.
Art. 44.
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con
le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono
contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei
consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria.
Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e'
approvato il predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi
attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli
aspetti statali;
c) il coordinamento
intersettoriale delle attivita' di competenza dello Stato connesse
alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale;
d) il cofinanziamento,
nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali
per lo sviluppo del turismo.
Art. 45.
Conferimento di funzioni alle
regioni
1. Sono conferite alle regioni
tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo
Stato ai sensi dell'articolo 44.
Art. 46.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato
il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso il secondo
periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773:
a) al comma 1 dell'articolo
17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola
successiva;
b) e' abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da
234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente
l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, e' soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le
seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle
legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' abrogato.
Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attivita' di
spettacolo viaggiante.
Capo X
Disposizioni comuni
Art. 47
Funzioni e compiti conservati
allo Stato
1. Nelle materie oggetto di
trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, e'
conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali
delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi',
allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione,
nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi
e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche
merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei
servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli
impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
Art. 48.
Conferimento di funzioni alle
regioni
1. I trasferimenti e le deleghe
di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al
presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla
partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di
fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la
distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno
alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli
articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno
finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte
di imprese italiane;
d) allo sviluppo della
commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti
agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno
della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.
394;
f) alla promozione ed al sostegno
della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come
individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n.
251 del 1981;
g) alla predisposizione ed
all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i
predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni
amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi
anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
Art. 49.
Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le funzioni
amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di
cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di
intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi
stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei
rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei
criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli
sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato
ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di
ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di
mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e
finanziario.
3. La determinazione dei tassi
minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni
di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali
di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di
assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso,
destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie
di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di
incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Capo XI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 50.
Accorpamenti e soppressioni di
strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e
risorse
1. Sono soppressi gli uffici
metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello
sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla
conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30
novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di
cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da
assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti nel presente titolo decorra dal 1ー gennaio 1999, salvo
esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni
tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono
trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE
Capo I
Disposizioni generali in materia
di territorio ambiente e infrastrutture
Art. 51.
O g g e t t o
1. Il presente titolo disciplina
il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica",
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e
difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilita'", "trasporti" e
"protezione civile".
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale
Art. 52.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno
rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con
riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo
e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e
delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta'
e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti
con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione
europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15
marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto
territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1
del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella
Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, la lettera a) e' abrogata.
Sezione II - Urbanistica,
pianificazione territoriale e bellezze naturali
Art. 53.
Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive,
spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti
e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al
Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di
coordinamento;
c) le funzioni relative alla
tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in
materia di piani di ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali
delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia
popolare ed economica.
Art. 54.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e
monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare
riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo
edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai
comuni;
b) all'indicazione dei criteri
per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale
cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di
elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu'
agevole lettura dei dati;
c) alla predisposizione della
normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia,
della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico
lagunare, nei limiti e con le modalita' di cui alle leggi speciali
vigenti nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi
innovativi in ambito urbano che implichino un intervento
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle
lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con
la Conferenza unificata.
Art. 55.
Localizzazione di opere di
interesse statale
1. Le procedure di localizzazione
delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse
dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa
presentazione alla regione, ogni anno, da parte
dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle
opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli
strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di
progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione
procedente e' tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno
specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e
ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie
per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art. 56.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e
agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non
espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della
presente sezione.
Art. 57.
Pianificazione territoriale di
coordinamento e pianificazioni di settore
1. La regione, con legge
regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento
provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.
142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei
settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente,
delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze
naturali, sempreche' la definizione delle relative disposizioni
avvenga nella forma di intese fra la provincia e le
amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui
al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e
gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale
e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto
disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto
legislativo.
Art. 58.
Riordino e soppressione di
strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9, e' ricompresa, in particolare, la direzione
generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei
lavori pubblici.
Sezione III - Edilizia
residenziale pubblica
Art. 59.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le
funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei
principi e delle finalita' di carattere generale e unitario in
materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli
obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli
minimi del servizio abitativo, nonche' degli standard di qualita'
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle
regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di
programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a
livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta,
elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione
abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri
per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei
familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno
finanziario al reddito.
Art. 60.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e
agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi
dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle
linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle
risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione
degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di
incentivazione;
d) alla determinazione delle
tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di
recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione
dei relativi canoni.
Art. 61.
Disposizioni finanziarie
1. Dal 1ー gennaio 1999 sono
accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle
annualita' corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per
l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti,
relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo
dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2
e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94;
d) dal comma settimo
dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1ー gennaio
1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo
dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma
settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22
della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui
all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a
ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato
dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo
3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei
limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare
le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2 e, per
esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al
comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto
dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) articolo 38 della legge 23
dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di
cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 457, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge 17
febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie
relative alle funzioni conferite con il presente decreto
legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data
del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei
capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate
alle finalita' di cui all'articolo 59 vengono determinate
annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza
unificata.
Art. 62.
Riordino e soppressione di
strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9, e' ricompresa, in particolare, la sezione
autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi
e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle
competenze, secondo le modalita' di cui all'articolo 63 del
presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia
residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori
pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del
CER e il centro permanente di documentazione.
Art. 63.
Criteri e modalita' per il
trasferimento alle regioni
1. La competente amministrazione
dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui
all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le
modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle
regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma
tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione
per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della
necessita' di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo
di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo
Art. 64.
Patrimonio edilizio
1. Con successivo provvedimento
legislativo verra' definito l'assetto del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprieta' degli enti
locali.
Sezione IV - Catasto, servizi
geotopografici e conservazione dei registri immobiliari
Art. 65.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le
funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di
metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e
delle unita' immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di
procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni
e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli
estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri
fondiari;
d) alla tenuta dei registri
immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione,
iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte
ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi
speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi,
di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi
connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di
metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti
topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualita' delle
informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di
aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e
certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui
alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la
loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti
interessati;
Art. 66.
Funzioni conferite agli enti
locali
1. Sono attribuite, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai
comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione,
utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del
classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65,
lettera h);
b) alla delimitazione di zone
agrarie interessate ad eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi
di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni
di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita'
montane d'intesa con i comuni componenti.
Art. 67.
Organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei compiti
di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al
coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle
attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto
legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la
partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di
cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento
topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e
all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di
livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle
comunita' montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di
cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese,
provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di
cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono
corrispondenti funzioni a livello centrale.
Capo III
Protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione
dei rifiuti
Sezione I - Funzioni di carattere
generale e di protezione della fauna e della flora
Art. 68.
F u n z i o n i
1. E' soppresso il programma
triennale per la tutela dell'ambiente.
Art. 69.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli
relativi:
a) al recepimento delle
convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative
alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di
obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione
nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla
valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine
ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza
internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della
biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette
da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo
stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla
sicurezza e all'osservazione della qualita' dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori
limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme
tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di
tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto
tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di
competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri
statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e
all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di
tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco
delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie
della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di
estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine
all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva
appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi
e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della
natura;
p) alle funzioni di cui alle
lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano
modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997,
n. 137, nonche' quelle attualmente esercitate dallo Stato fino
all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere,
in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
a) alla informazione ed
educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie
pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a
fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente
costiero.
3. Sono altresi' mantenute allo
Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e
controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti
di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di vigilanza
sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e
sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1,
lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata
e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa
intesa con la Conferenza Statoregioni.
Art. 70.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli
articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e
tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed
osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla
commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il
ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il
ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla
detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e
di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa
esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente
esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle
necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Art. 71.
Valutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui
impatto ambientale investe piu' regioni;
b) le opere e infrastrutture di
rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di
particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione
e' di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e
coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le
specifiche categorie di opere, interventi e attivita' attualmente
sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da
trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle
competenze attualmente in capo allo Stato e' subordinato, per
ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA,
che provvede alla individuazione dell'autorita' competente
nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali,
ferma restando la distinzione tra autorita' competente e soggetto
proponente.
Art. 72.
Attivita' a rischio di incidente
rilevante
1. Sono conferite alle regioni le
competenze amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti
discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per
elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di
incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di
salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento
ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a
disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del
raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire
la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al
comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di
cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato
e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle
funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.
Art. 73.
Ulteriori conferimenti alle
regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali
1. Sono altresi' conferite alle
regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale
di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti
funzioni:
a) la determinazione delle
priorita' dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli
interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse
finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei
programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa
integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con
altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo
di programma o convenzione.
3. E' conferita, previa intesa,
alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi
necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del
litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di
cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e
convenzionali in atto e dispone delle relative risorse
finanziarie.
Art. 74.
Disciplina delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti
locali, nei rispettivi territori, individuano le aree
caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei
corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio
per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione
di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato
rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un
periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le
aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad
individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere
le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei
commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato
rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei
provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e
all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
Art. 75.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono
ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per
l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del
mare;
c) la Commissione scientifica sul
commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le
aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sezione II - Parchi e riserve
naturali
Art. 76.
Funzioni soppresse
1. E' soppresso il programma
triennale per le aree naturali protette.
Art. 77.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno
rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi
naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo
Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione,
l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve
nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative
misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
Art. 78.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Tutte le funzioni
amministrative in materia di aree naturali protette non indicate
all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e
coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti
d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non
collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a
regioni o enti locali.
Sezione III - Inquinamento delle
acque
Art. 79.
Funzioni soppresse
1. Sono soppressi i seguenti
piani:
a) il piano di risanamento del
mare Adriatico;
b) il piano degli interventi
della tutela della balneazione;
c) il piano generale di
risanamento delle acque;
d) il piano generale di
risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla
potabilizzazione.
Art. 80.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno
rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano
generale di difesa del mare e della costa marina
dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco
delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori
limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli
obiettivi minimi di qualita' dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri
metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei
catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle
sostanze pericolose;
e) la determinazione delle
modalita' tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di
utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche
generali per la regolamentazione delle attivita' di smaltimento
dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri
generali e delle metodologie concernenti le attivita' di
rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di
misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque,
ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri
metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati
conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di
risanamento delle acque da parte delle regioni;
i) l'elaborazione delle
informazioni sulla qualita' delle acque destinate al consumo
umano;
l) l'organizzazione dei dati
conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
m) l'elaborazione dei dati
informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri
generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento
delle acque;
o) la individuazione in via
generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di
strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali
contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la
sorveglianza nonche' gli interventi operativi per azioni di
inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri
generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera
finalizzati in particolare a definire la qualita' delle acque
costiere, l'idoneita' alla balneazione nonche' l'idoneita' alla
molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e
norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del
mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi
nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.
2. Restano altresi' ferme le
attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano
straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato
dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando
che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso
dovra' essere verificato d'intesa con la Conferenza Statoregioni,
per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di
intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti
significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette
a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali
sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso
intese nella Conferenza unificata.
Art. 81.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
Sono conferite alle regioni e
agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra
queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla
produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza
nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze
ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di
eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresi' conferite alle
regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di
risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1,
lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani
regionali di risanamento delle acque.
Sezione IV - Inquinamento
acustico, atmosferico ed elettromagnetico
Art. 82.
Funzioni soppresse
1. E' soppresso il piano
nazionale di tutela della qualita' dell'aria.
Art. 83.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno
rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del
monitoraggio della qualita' dell'aria: metodi di analisi, criteri
di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento;
criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori
limite e guida della qualita' dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie
di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo
stato di qualita' dell'aria;
e) alla fissazione e
aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle
emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di
campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti
esistenti;
f) alla individuazione di aree
interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la
qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu'
restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle
caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini
dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti
nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei
criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e
tutela della qualita' dell'aria;
i) alla definizione di criteri
generali per la redazione degli inventari delle fonti di
emissione;
l) alla fissazione delle
prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei
veicoli a motore;
m) all'accertamento delle
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo
alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori
limite e di qualita' dei criteri di misurazione, dei requisiti
acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico;
o) al parere dei Ministri
dell'ambiente e della sanita', di intesa con la regione
interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente
agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza
dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto
legislativo.
2. Le funzioni di cui alle
lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata.
Art. 84.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e
agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e
tra queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree
regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali
nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a
limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione di
piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione
alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei
relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e
all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Sezione V - Gestione dei rifiuti
Art. 85.
Funzioni e compiti mantenuti allo
Stato
1. Restano attribuiti allo Stato,
in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti
indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997,
n. 389, nonche' quelli gia' attribuiti allo Stato da specifiche
norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti
amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e
accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato
previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli
impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29
del presente decreto legislativo.
Capo IV
Risorse idriche e difesa del
suolo
Art. 86.
Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del
demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti
per territorio.
2. I proventi ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e
destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento
degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto
idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di
bacino.
3. Nella programmazione dei
finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da
definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terra'
conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli
introiti di cui al comma 2, nonche' del gettito finanziario
collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle
regioni attraverso la possibilita' di accensioni di mutui.
Art. 87.
Approvazione dei piani di bacino
1. Ai fini dell'approvazione dei
piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e
alla Conferenza Stato-regioni.
Art. 88.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno
rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei
corpi idrici;
b) alla programmazione ed al
finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di
criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e
consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e
studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala
nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di
settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse
idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la
protezione delle acque dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio
idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per
la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse
idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle
risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri
tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica
con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del
servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli
minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito
territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di
accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi
ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del
riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi
per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo
umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i
comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati
dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare
alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e
degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la
disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a
scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione
del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita'
di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di
acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed
all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del
risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo
normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la
tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e
controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
t) all'individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri
sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni
delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui
all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2,
19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa
tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di
sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso;
z) alla determinazione di
criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneita' delle
condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei
beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai
criteri per la difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente
autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1
sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione
per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono
esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.
Art. 89.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e
agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le
funzioni relative:
a) alla progettazione,
realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura;
b) alle dighe non comprese tra
quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia
idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi
comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale
idrica, qualora questi siano in grado di influire anche
indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione
di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge
lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze
idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della
legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque,
anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione,
pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio
idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative
alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e
utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema
idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
l) alla nomina di regolatori per
il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti
debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua
riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire
di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del
bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della
legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1,
lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni
sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di
altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n.
241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito
accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le
funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono
esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei
casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra
regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei
bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il
presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria
considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino
idrografico.
5. Per le opere di rilevante
importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu'
regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di
programma con i quali sono definite le appropriate modalita',
anche organizzative, di gestione.
Art. 90.
Attivita' private sostitutive di
funzioni amministrative
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di
sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse,
individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica puo'
essere sostituita da una dichiarazione del progettista che
asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione
e della costruzione.
Art. 91.
Registro italiano dighe - RID
1. Ai sensi dell'articolo 3,
lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale
dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato
in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della
tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta
aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province
autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei
progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi'
consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere
tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei
compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da
adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa
con la Conferenza Statoregioni, sono definiti l'organizzazione,
anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata
rappresentanza regionale.
Art. 92.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei
lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e
l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e
l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di
Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di
Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai
sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si
provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino
degli organismi e delle strutture operanti nel settore della
difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle procedure di intesa
e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli
obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da
emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle
regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali
competenti in materia.
Capo V
Opere pubbliche
Art. 93.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le
funzioni relative:
a) alla responsabilita'
dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri
comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e
dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli
interventi;
b) alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche
relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o
internazionale;
c) alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale;
d) alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di
difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia
penitenziaria;
e) alla programmazione, alla
localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a
ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto
delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte
salve le procedure di localizzazione e quanto previsto
dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla
vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le
costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione
tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza
statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di
competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli
interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresi', mantenute allo
Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori
pubblici.
4. Le funzioni di cui alle
lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata.
Art. 94.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle
regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e
manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie
di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non
espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d),
e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali
opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad
eventi bellici o a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in
materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) l'individuazione delle zone
sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone;
b) l'autorizzazione alla
costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione
tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di
opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici
privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla
cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le
modalita' previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 95.
Interventi di interesse nazionale
in aree urbane e metropolitane
1. Fatto salvo quanto disposto
dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f)
del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui
al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e
finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o
metropolitane e' delegata alle citta' metropolitane ovvero, in
mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel
territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi
nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana
interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1
spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento
generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello
Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale
degli interventi di cui al comma 1 e' definita in sede di
commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di
rappresentanti della regione e della citta' metropolitana o, in
assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e
i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
Art. 96.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia
di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree
urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
c) la direzione generale delle
opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile
per le opere marittime;
e) la direzione generale
dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f) i provveditorati regionali
alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni
autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo,
Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Capo VI
Viabilita'
Art. 97.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni
amministrative relative:
a) alla classificazione delle
infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo
1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano
decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della
legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di
priorita' di intervento nell'ambito del piano decennale prevista
dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus,
concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e
l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge
n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi
di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della
legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al
fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15,
comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle
tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del
piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della
legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento
di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma
triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui
all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in
societa' per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio,
la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di
autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del
capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n.
966;
m) al versamento dei contributi
trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle
concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28
marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa
privata a professionisti del compito di redigere progetti per un
periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del
1985;
o) alla predisposizione di un
elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo
2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una
relazione di carattere tecnico-economico sull'attivita' svolta
nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui
all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali
uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o
sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24,
comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della
garanzia per mutui e obbligazioni contratti da societa'
concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961,
n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Art. 98.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le
funzioni relative:
a) alla pianificazione
pluriennale della viabilita' e alla programmazione, progettazione,
realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale
nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico
nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio
nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della
circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia
della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei
criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le
concessioni, nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in
vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al
Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285
del 1992;
f) alla informazione
dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e
prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme
tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla
segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del
1992;
h) alle funzioni di indirizzo in
materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed
informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti,
anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di
regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di
tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete
autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato
raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei
successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei
Ministri.
3. Sono, in particolare,
mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade
costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle
tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani
finanziari delle societa' concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe
di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle
concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle
autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle
concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei
lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e
dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative
convenzioni;
f) alla determinazione annuale
delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla
esposizione della pubblicita'.
4. La Conferenza unificata
esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della
viabilita' e di programmazione per la gestione e il miglioramento
della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La
programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite
accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi
generali stabiliti dalla Conferenza unificata.
Art. 99.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e
agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra
queste, in particolare, le funzioni di programmazione,
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade
non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale,
compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione,
manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 puo' essere
affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione
viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla
base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare,
trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e
coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le
funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete
stradale, secondo le modalita' e i criteri fissati dalle leggi
regionali.
4. Alle funzioni di
progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di
interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma
tra le regioni interessate.
Art. 100.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo e' ricompreso,
in particolare, l'ANAS.
Art. 101.
Trasferimento delle strade non
comprese nella rete autostradale e stradale nazionale
1. Le strade e autostrade, gia'
appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del
codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del
presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero,
con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi
attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione
delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di
cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari
delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la
riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle
licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicita'
lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi
definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo VII
Trasporti
Art. 102.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni
amministrative relative:
a) all'approvazione degli
organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli
organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse,
all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei
consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla
fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni
alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla
nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per
uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di
escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle
autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a
far data dal 1ー gennaio 2001.
Art. 103.
Funzioni affidate a soggetti
privati
1. Sono svolte da soggetti
privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della
idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici
abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti
in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione
della conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate
per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei
trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e
dei concessionari della riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 104.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le
funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano
generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti
ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come
individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
c) alle competenze di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e
prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei,
marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei
trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose,
nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della
sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese
di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e
regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse
nazionale;
g) al rilascio di concessioni per
la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse
nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla
programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli
interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e
internazionale;
i) agli interventi statali a
favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni
agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del
1 gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli
autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e
vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7
della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee
ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e
approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti
e unita' tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle
omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza
sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale
di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali
riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei
porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli
interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la
bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione,
delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei
bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo
nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla
sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della
navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche
e al regime giuridico delle navi e delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla
sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di
navigazione;
aa) alla costituzione e gestione
del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione,
costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse
nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole
di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e
abilitazioni), nonche' alla disciplina delle scuole di formazione
marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla
individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della
sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione
civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli
interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie
portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione
della cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio
nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di
veicoli a motore e loro rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di
certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e
aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e
registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive
variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e
parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite
officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3
dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle
visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali
e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico
sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e
contrassegni di circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del
pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' di approvvigionamento di fonti di energia.
Art. 105.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e
agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate
negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita'
portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al
comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni
relative:
a) al rilascio
dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus
destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente
alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle
isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della
navigazione interna;
e) alla programmazione,
pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo
regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita'
portuale;
f) al conferimento di concessioni
per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade
ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema
idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per
la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse
regionale;
i) alla programmazione degli
interporti e delle intermodalita' con esclusione di quelli
indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del
presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di
beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo
e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non
opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e
vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle
scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi
di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il
riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di
autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione
alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e
al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza
delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore
dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per
l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di
merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e
dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi
provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli
autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle
regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze
legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle
linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le
autostrade.
5. In materia di trasporto
pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le
funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti
conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le
regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle
capitanerie di porto.
7. L'attivita' di escavazione dei
fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in
mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si
provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso
procedura di gara pubblica.
Art. 106.
Riordino e soppressione di
strutture
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia
di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i
comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
b) gli uffici della
Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
c) la Direzione generale del
lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del
demanio marittimo.
2. E' soppresso il Servizio
escavazione porti. Il relativo personale, e' trasferito ai sensi
del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni
relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1
dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.
Capo VIII
Protezione civile
Art. 107.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno
rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e
coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di
protezione civile;
b) alla deliberazione e alla
revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di
emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con
le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di
interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di
emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei
criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme
generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e
commerciali;
f) alle funzione operative
riguardanti:
1) gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la
loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente,
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con
mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla
previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle
lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1,
sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
Art. 108.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni
dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e
tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni
le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli
indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli
interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi
boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera
f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica,
ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle province
le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito
provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,
con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani
provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla
predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare
in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le
funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito
comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i
provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani
comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza
sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione
civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato
di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.
Art. 109.
Riordino di strutture e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito del riordino di
cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la
protezione civile;
b) il Comitato operativo della
protezione civile.
2. Con uno o piu' decreti da
emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero
dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
c) Dipartimento della protezione
civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Capo IX
Disposizioni finali
Art. 110.
Riordino dell'ANPA
1. Ai sensi dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire
il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.
Art. 111.
Servizio meteorologico nazionale
distribuito
1. Per lo svolgimento di compiti
conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della
meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio
meteorologico nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia
scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi
statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi
regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio
direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la
presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali
competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali,
nonche' del comitato scientifico costituito da esperti nella
materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del
consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata
l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per
ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da
un ente tecnico centrale.
Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA'
Capo I
Tutela della salute
Art. 112.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come
oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute
umana" e di "sanita' veterinaria".
2. Restano esclusi dalla
disciplina del presente capo le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali
delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del
fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di
competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa
in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e
psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale
ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti
da attivita' sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto
alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto,
di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi
componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il
controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o
internazionali;
h) la farmacovigilanza e
farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui prodotti
irregolari;
i) l'impiego confinato e la
emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente
modificati.
Art. 113.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto
legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e
i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della
popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
2. Attengono alla sanita'
veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le
funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e
terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita'
dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle
funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura
relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure
riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto
dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
b) le funzioni di igiene
pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei
prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i
prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche' gli
alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle
professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali,
farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi
medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della
riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti
cosmetici.
Art. 114.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni,
secondo le modalita' e le regole fissate dagli articoli del
presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in
tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al
presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la
sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi
concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
Art. 115.
Ripartizione delle competenze
1. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono
conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni
amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la
Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione
dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali,
nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni;
b) l'adozione di norme,
linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria
relative ad attivita', strutture, impianti, laboratori, officine
di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e
prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione,
l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e
degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione,
importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia
sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque
denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e
istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni,
anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei
confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per
l'esercizio delle attivita' sanitarie ed i relativi controlli ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni
e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante
l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
g) la definizione di un modello
di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui
all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti
amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo ne'
disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in
particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei
programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti
puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformita'
rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attivita',
strutture, impianti, laboratori, officine di produzione,
apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini
del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del
presente articolo, nonche' la vigilanza successiva, ivi compresa
la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
d) le verifiche di conformita'
sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma
1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni
di verifica delle conformita' di cui al comma 2 ha effetto dopo un
anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi
dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi
privati, abilitati dall'autorita' competente, nonche' quelli che,
per caratteristiche tecniche e finalita', devono restare di
competenza degli organi centrali.
4. La costituzione di scorte di
medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi
profilattici puo' essere effettuata dall'autorita' statale o da
quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse
iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'
articolo 118, ai fini della economicita' nella costituzione delle
scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato
le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive
modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in
tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello
stesso decreto, nonche' quelle di cui all'articolo 32 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 116.
Pianificazione
1. L'individuazione degli
obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa
relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni e'
operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei
piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del
presente decreto legislativo.
2. Le funzioni gia' esercitate da
commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o
paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e
programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e' operato il riordino delle medesime
commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione
nei casi in cui non permangano funzioni residue.
Art. 117.
Interventi d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o
alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali
regionali.
2. In caso di emergenza che
interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del comma 1.
Art. 118.
Attivita' di informazione
1. In relazione alle funzioni
conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le
funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di
informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS), le altre organizzazioni
internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema
informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze
statali, nonche' il coordinamento dei Sistemi informativi
regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri
organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le
competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi,
di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
c) l'analisi statistica e la
diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni
da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di
carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e
statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal
fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a
comunicare alla competente autorita' statale, con aggiornamento
periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni
concernenti l'attivita' svolta, con particolare riferimento alle
prestazioni erogate, nonche' all'insorgenza e alla diffusione di
malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello
schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni .
2. Sono conferite alle regioni
tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicita'
sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad
esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa
legge, conservate allo Stato.
Art. 119.
Autorizzazioni
1. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla
produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali,
gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari
destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche
ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla
produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla
importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici
vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla
pubblicita' ed informazione scientifica di medicinali e presidi
medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle
caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative relative alle attivita' sottoelencate. Lo
svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure
di seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita
o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori
medicati, di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n.
281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non
venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine
minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo
20;
b) produzione a scopo di vendita
o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi,
di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il
termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine
minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo
20;
c) vendita di ogni singolo
integratore e integratore medicato per mangimi, sia di
fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'articolo 8
della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni,
salva la fissazione di un termine minore con regolamento da
emanarsi ai sensi del citato articolo 20.
Art. 120.
Prestazioni e tariffe
1. Rimangono ferme le attuali
competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei
medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui
all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di
autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilita'
dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui
alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a
carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle
ipotesi e delle modalita' per l'erogazione di prodotti dietetici a
carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) l'approvazione del
nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza
Stato-regioni;
g) la definizione dei criteri
generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo
2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo
articolo 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria;
l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618,
all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n.
208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n.
344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante
marittimo e della aviazione civile, nonche' le forme convenzionali
di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle
pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri
di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione
all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre
1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi
relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini
stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
m) le tariffe relative alle
prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonche' la loro
iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario
nazionale.
Art. 121.
Vigilanza su enti
1. Sono conservate allo Stato le
funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati
che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli
ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo
Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di
autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti
summenzionati.
2. Ferme restando le competenze
regionali aventi ad oggetto l'attivita' assistenziale degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attivita'
degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo
Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il
controllo, in particolare sull'attivita' di ricerca corrente e
finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici
sperimentali.
3. La definizione, previa intesa
con la Conferenza Statoregioni, delle attivita' di alta
specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio delle
stesse, nonche' il riconoscimento degli ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono
di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative
all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza
ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' quelle previste dallo stesso articolo 4,
comma 13.
4. Spettano alle regioni le
funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati
che operano a livello infraregionale, nonche' quelle gia' di
competenza delle regioni sulle attivita' di servizio rese dalle
articolazioni periferiche degli enti nazionali.
Art. 122.
Vigilanza sui fondi integrativi
1. Spetta allo Stato la vigilanza
sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a
livello ultraregionale.
2. E' conferita alle regioni la
vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello
regionale o infraregionale.
Art. 123.
Contenzioso
1. Sono conservate allo Stato le
funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli
indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresi' salve le
funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' le funzioni
contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi
di inidoneita' permanente al volo, di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le
funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del
Ministero della sanita' nei ricorsi amministrativi o
giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e
nelle procedure di riconoscimento di infermita' da causa di
servizio.
Art. 124.
Professioni sanitarie
1. Sono conservate allo Stato le
seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attivita'
libero-professionali e delle relative incompatibilita', ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure
professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie,
sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di
riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni
sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi
per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da
cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge
8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del
fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa
formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa
l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei
requisiti di idoneita' delle strutture ove viene svolta la
formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
f) la determinazione dei
requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione
all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonche'
al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
2. E' trasferito alle regioni il
riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini
della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed
infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le
USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge
10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 125.
Ricerca scientifica
1. Sono mantenute allo Stato le
funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo
1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di
medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonche'
la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici
e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica
internazionale.
Art. 126.
Profilassi internazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla
base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata,
le funzioni amministrative in materia di profilassi
internazionale, con particolare riferimento ai controlli
igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle
popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari
infracomunitari e di frontiera.
Art. 127.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino
dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore di
sanita', dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del
lavoro.
Capo II
Servizi sociali
Art. 128.
Oggetto e definizioni
1. Il presente capo ha come
oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla
materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto
legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti
ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere
e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la
persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia.
Art. 129.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti
funzioni:
a) la determinazione dei principi
e degli obiettivi della politica sociale;
b) la determinazione dei criteri
generali per la programmazione della rete degli interventi di
integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli
standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione
di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica,
su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di
raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati
concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e
monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri
per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali secondo le modalita' di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi
dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e
gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla
normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti
per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti
per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima
assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo
necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente
fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di
ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o
da espellere;
i) la determinazione degli
standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli
altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e
che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli
interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei
rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli
stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; le misure
di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o
a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni,
assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili e la verifica
dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici
di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal
comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate
sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza
unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del
medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 130.
Trasferimenti di competenze
relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e
indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli
invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
2. Le funzioni di concessione dei
nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono
trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati
con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio
della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella
della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle
prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui
al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta
alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze
concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche
relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di
cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di
concessione o diniego e' ammesso ricorso amministrativo, secondo
la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma
restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Art. 131.
Conferimenti alle regioni e agli
enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e
agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi
nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti
all'INPS ai sensi dell'articolo 130.
2. Nell'ambito delle funzioni
conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche
attraverso le comunita' montane, i compiti di erogazione dei
servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di
progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali,
anche con il concorso delle province.
Art. 132.
Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o
delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in
capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale
conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i
compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a
rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non
vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e
alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto
legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni,
che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai
comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al
coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che
agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare
riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica
assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
Art. 133.
Fondo nazionale per le politiche
sociali
1. Il Fondo istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' denominato "Fondo
nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad
interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione
di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo.
3. In particolare, ad
integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo
nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per
gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e
quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui
all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. All'articolo 59, comma 46,
penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite
le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281".
Art. 134.
Soppressione delle strutture
ministeriali
1. Presso la direzione generale
dei servizi civili del Ministero dell'interno e' soppresso il
servizio assistenza economica alle categorie protette e sono
riordinati, con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale,
affari assistenziali speciali, gestioni contabili.
Capo III
Istruzione scolastica
Art. 135.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come
oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del
servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle
istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Art. 136.
Definizioni
1. Agli effetti del presente
decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa
del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei
compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del
servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di
cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) la programmazione della rete
scolastica;
b) l'attivita' di provvista delle
risorse finanziarie e di personale;
c) l'autorizzazione, il controllo
e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e
privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle
disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base
dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del
servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l'adozione, nel quadro
dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi
determinati dalle autorita' preposte al governo del servizio, di
tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il
suo migliore andamento.
Art. 137.
Competenze dello Stato
1. Restano allo Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri
per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della
Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema
scolastico, le funzioni relative alla determinazione e
all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le
funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto
legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i
compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari
ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza
pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi
scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Art. 138.
Deleghe alle regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118,
comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le
seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano
regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e
finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di
cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base
anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio
regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa;
d) la determinazione del
calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non
statali;
f) le iniziative e le attivita'
di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di
cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e
periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
3. Le deleghe di cui al presente
articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte
drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole
ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 139.
Trasferimenti alle province ed ai
comuni
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle
province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai
comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i
compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione,
la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli
strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione
degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le
istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni
in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita'
di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e
la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi
collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in
collaborazione con le comunita' montane e le province, ciascuno in
relazione ai gradi di istruzione di propria competenza,
esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche,
iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di
orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le
pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a
promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' in verticale e
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di
prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla
salute.
3. La risoluzione dei conflitti
di competenze e' conferita alle province, ad eccezione dei
conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui
risoluzione e' conferita ai comuni.
Capo IV
Formazione professionale
Art. 140.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come
oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di
"formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la
formazione professionale di carattere settoriale oggetto di
apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1,
lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in
raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 141.
Definizioni
1. Agli effetti del presente
decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il
complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la
formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento,
alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con
una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attivita' di
lavoro e per qualsiasi finalita', compresa la formazione impartita
dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi
di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma
di istruzione secondaria superiore, la formazione continua,
permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di
attivita' produttive. Detti interventi riguardano tutte le
attivita' formative volte al conseguimento di una qualifica, di un
diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in
situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non
consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di
istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria
se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione
dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini
del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra,
fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita'
privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la
"istruzione artigiana e professionale" si identifica con la
"formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che
devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo
144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo
144, comma 2.
Art. 142.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi
inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di
formazione professionale, nonche' gli interventi preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle
Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento
e le connesse attivita' strumentali di acquisizione ed
elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche
il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli
standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la
formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro
modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti
minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la
formazione professionale;
e) le funzioni statali previste
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato,
tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste
dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare
per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei
fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e
gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle
attivita' formative del personale da utilizzare in programmi
nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di
sviluppo;
h) l'istituzione e il
finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei
lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e
l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191,
comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale
svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente
organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze
mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad
esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita
funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti
altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i
seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi
generali del sistema complessivo della formazione professionale,
in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e
parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso
sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla
lettera a);
c) l'approvazione e presentazione
al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle
prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base
di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di
Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione
professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti
e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti
professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e
di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 143.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni,
secondo le modalita' e le regole fissate dall'articolo 145 tutte
le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione
professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato
dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la
definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi
nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare
l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la
regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le
funzioni ad essa trasferite in materia di formazione
professionale.
Art. 144.
Trasferimenti alle regioni
1. Sono trasferiti, in
particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma
primo, della Costituzione:
a) la formazione e
l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di
formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti
attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del
Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti
professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente
articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la
vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle
iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e
non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare
entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo,
sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti
professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto
dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della
prosecuzione negli studi degli alunni gia' iscritti nell'anno
precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti
di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli
istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad
essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle
istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21
e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 145.
Modalita' per il trasferimento di
beni, risorse e personale
1. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica
istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero
della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie,
strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) i beni e le risorse da
trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti
in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti
dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale,
docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti
professionali di cui all'articolo 144 e' trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1
e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 146.
Art. 146.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto
di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si
provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali
interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Art. 147.
Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) l'articolo 2, comma 1, e
l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Capo V
Beni e attivita' culturali
Art. 148.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che
compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale,
demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli
altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta'
cosi' individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli
individuati in base alla legge quale testimonianza significativa
dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attivita'
diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e
ambientali;
d) "gestione", ogni attivita'
diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali,
ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali,
concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e di
valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni
attivita' diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e
conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne
la fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle
rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e
dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita'
diretta a suscitare e a sostenere le attivita' culturali.
Art. 149.
Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni
culturali la cui disciplina generale e' contenuta nella legge 1
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche
e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali concorrono all'attivita' di conservazione dei beni
culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in
particolare, le seguenti funzioni e compiti:
a) apposizione di vincolo,
diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza
sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni,
divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura
interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrita' e
la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e
sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed
esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza,
concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili
e immobili di interesse storico o artistico;
f) conservazione degli archivi
degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi
giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle
necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o
documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita' in forza di
legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli
enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse
storico, nonche' le competenze in materia di consultabilita' dei
documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze
previste dalla legge 1ー giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre
leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148
del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresi' allo Stato,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
a) il controllo sulle
esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del
Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attivita' dirette al
recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio
nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio
del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione
di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e
coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole
e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel
settore dei beni culturali nonche' la determinazione dei criteri
generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del
personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle
universita';
e) la definizione, anche con la
cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire
nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire
l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta
ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la
cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire
nell'attivita' tecnico-scientifica di restauro.
5. Le regioni, le province e i
comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente
articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto di
prelazione. Lo Stato puo' rinunciare all'acquisto ai sensi
dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo
alla regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.
6. Restano riservate allo Stato
le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di
cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312.
Art. 150.
La gestione
1. Una commissione paritetica,
composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni
culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti
territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai
sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n.
127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane
allo Stato e quelli per i quali essa e' trasferita, secondo il
principio di sussidiarieta', alle regioni, alle province o ai
comuni.
2. La commissione e' presieduta
dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un
Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al
comma 1.
3. La Commissione entro un anno
dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le
commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della
gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di
tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo
esercizio delle attivita' concernenti:
a) l'organizzazione, il
funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi,
le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
b) la manutenzione, la sicurezza,
l'integrita' dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei
beni, concorrendo al perseguimento delle finalita' di
valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle
regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o
altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del
presente articolo, nonche' all'individuazione dei beni, delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni,
province e comuni.
6. Con proprio decreto il
Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri
tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare
nell'esercizio delle attivita' trasferite, in modo da garantire un
adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro
sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra
il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui
e' trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori
attivita' da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con
proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al
sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione e'
stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di
eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione
paritetica puo' essere ricostituita, su iniziativa del Ministro
per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata,
entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La
commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al
presente articolo e le conclude entro un anno dalla
ricostituzione.
Art. 151.
Biblioteche pubbliche statali
universitarie
1. Le universita' possono
richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad
esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni
culturali e ambientali stipula con le universita' apposita
convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali e del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione
sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da
riservare al demanio dello Stato.
Art. 152.
La valorizzazione
1. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione
dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma
attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali
tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli
articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto
speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di
cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a
quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di
valorizzazione comprendono in particolare le attivita'
concernenti:
a) il miglioramento della
conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e
valore;
b) il miglioramento dell'accesso
ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante
riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei
beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi,
ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con
universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attivita'
didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di
istruzione;
f) l'organizzazione di mostre
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi
culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni
di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari
culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali
e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e
organi competenti per il turismo.
Art. 153.
La promozione
1. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla
promozione delle attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la
promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione
strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali,
secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto
speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di
cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a
quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di
promozione comprendono in particolare le attivita' concernenti:
a) gli interventi di sostegno
alle attivita' culturali mediante ausili finanziari, la
predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative
dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita' culturali ed a
favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle
attivita' culturali tra le diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative
dirette a favorire l'integrazione delle attivita' culturali con
quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione
professionale;
e) lo sviluppo delle nuove
espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche
in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.
Art. 154.
Commissione per i beni e le
attivita' culturali
1. E' istituita in ogni regione a
statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita'
culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni
culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita'
e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due
dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione
regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza
episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze
imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma
1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle
rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della
commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della
Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e
ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre
anni e possono essere confermati.
Art. 155.
Funzioni della commissione
1. Ciascuna commissione, ai fini
della definizione del programma nazionale e di quello regionale,
istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento,
nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della
regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici
e privati.
2. La commissione svolge inoltre
i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione
dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle
amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Capo VI
Spettacolo
Art. 156.
Compiti di rilievo nazionale in
materia di spettacolo
1. Lo Stato svolge i seguenti
compiti:
a) definisce gli indirizzi
generali per il sostegno delle attivita' teatrali, musicali e di
danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la
progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei
soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della
produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero,
anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche
con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con
la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del
personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una
videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attivita'
teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle
compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni
concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le
regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul
territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo
delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la
presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle
scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili
finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia,
di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle
opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle
sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle
attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto
dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove,
unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle
attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio,
perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione
della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la
equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio
nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente
articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la
produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con
particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la
rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano
in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il
dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e
sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei
linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli
enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
Capo VII
S p o r t
Art. 157.
Competenze in materia di sport
1. L'elaborazione dei programmi,
riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4
e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive
modificazioni, e' trasferita alle regioni. I relativi criteri e
parametri sono definiti dall'autorita' di governo competente,
acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e'
effettuato dall'autorita' di governo competente con le modalita'
di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del
1987.
3. Resta riservata allo Stato la
vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e
successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo
di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche
garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
Titolo V
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE
E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Disposizioni in materia di
polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Art. 158.
O g g e t t o
1. Il presente titolo ha come
oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla
materia "polizia amministrativa regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali
sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle
regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto
attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle
connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
Art. 159.
Definizioni
1. Le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e
locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi
che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose
nello svolgimento di attivita' relative alle materie nelle quali
vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e
degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo
i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo
1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette
al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei
beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui
quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita'
nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini
e dei loro beni.
Art. 160
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1,
commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel
predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di
rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo
1.
2. L'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Art. 161.
Conferimenti alle regioni e agli
enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e
agli enti locali, secondo le modalita' e le regole fissate dal
presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o
attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.
Art. 162.
Trasferimenti alle regioni
1. E' trasferito alle regioni, in
particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di
gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie
di interesse di piu' province, nell'ambito della medesima
circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e'
tempestivamente informata l'autorita' di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia
regionale e locale e' disciplinato dalle leggi regionali e dai
regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al
titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione
statale nelle materie alla stessa riservate.
Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti di
polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati
nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128
della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni
e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di
vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui
all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo
56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze
concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni,
mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della
dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita'
di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze
concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad
esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti,
pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per
l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della
capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione
tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse
esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o
istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli
stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui
all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128
della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina
a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti
delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute,
di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina
di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle
acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14
luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse
sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al
comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 164.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n.
3086, nonche' il riferimento alla legge medesima contenuto nella
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione
preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero
3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
d) l'articolo 19, comma 4, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e
i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo
in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di
licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19,
comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri
ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di
licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il
dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti
adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e
83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e
commercio di pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di
rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica,
fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita'
di pubblica sicurezza.
2. E' altresi' abrogato il comma
5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri
13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma,
del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e
teatrali" sono abrogate. |